Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, copia dell’invito rivolto al Presidente del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi perché effettui la preveniva verifica di eventuali posizioni di incompatibilità, per conflitto di interessi, dei Consiglieri Comunali in riferimento alle decisioni da prendere sulla Riserva Naturale Regionale del Borsacchio.
Missiva via fax all’utenza tel. All’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale
085/89453670 di Roseto degli Abruzzi (TE)
presso il Tribunale di Teramo
Oggetto: Consiglio Comunale del giorno 10/12/2009, ore 18,00. Ordine del giorno: Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio: nomina Commissione Consiliare.
con riferimento all’adozione del P.R.G. o di strumenti pianificatori ad esso equiparabili, il Consiglio Comunale deve accertare la consistenza di proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali ovvero al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 18/1983;
i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri ovvero del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado e devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei predetti affari, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto del Comune di Roseto degli Abruzzi;
la violazione dell’obbligo di astensione da parte anche di un solo Consigliere Comunale costituisce causa di illegittimità degli atti anche quando la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito; e sussiste non solo nel caso di partecipazione alla votazione del Consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di partecipazione alla discussione (cfr. TAR Lombardia Milano, Sezione II, 19/05/2009, n. 3782). L’obbligo di astensione sorge per il solo fatto che il Consigliere Comunale rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi (cfr. TAR Lazio Roma, Sezione II, 12/03/2007, n. 2284; TAR Lombardia Brescia, Sezione II, 30/05/2006, n. 648; TAR Lombardia Milano, Sezione I, 19/07/2005, n. 3396; TAR Liguria Genova, Sezione I, 26/05/2004, n. 818; Consiglio di Stato, Sezione IV, 04/11/2003 n. 7050);
il compimento di atti in violazione di norme di legge o di regolamento e la mancata astensione nei casi in cui questa è obbligatoria potrebbe rendere configurabile il reato di abuso d’ufficio ai sensi dell’articolo 323 del codice penale.
Tutto ciò premesso il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore,
di voler invitare i Consiglieri in conflitto di interesse ad astenersi dal prendere parte a qualsiasi discussione, anche preliminare o preparatoria, ovvero alla votazione;
di voler ordinare, in caso di inottemperanza all’invito, la trasmissione dei verbali della seduta agli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per l’eventuale esercizio dell’azione penale nei modi di legge;
Avv. Fabio Celommi
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